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Regime forfetario: i criteri validi dal 2023

Con il regime forfetario puoi pagare solo il 5% di tasse per i primi 5 anni se ricorrono determinate condizioni

La legge di Bilancio 2023 ha modificato i criteri di valutazione da seguire per aderire al regime forfetario: la soglia per l’accesso è salita a 85.000 euro; non bisogna aver sostenuto nell’esercizio precedente spese complessive per lavoro dipendente, collaboratori o lavoro accessorio superiori a 20.000 euro lordi; non bisogna aver percepito nell’esercizio precedente redditi da lavoro dipendente/pensione per importi superiori a 30.000 euro; non è consentita la partecipazione a società di persone/associazioni o detenere partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società di capitali.

Quali sono le modalità di accesso e fuoriuscita dal regime? Quali sono i profili di convenienza e criticità del regime?

La legge n. 190/2014 ha introdotto il regime forfetario, la cui disciplina è stata modificata prima dalla legge n. 208/2015 poi dalla legge n. 145/2018 e, da ultimo, dalla legge n. 160/2019. Le ultime novità alla disciplina sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2023.

Il regime forfetario, in considerazione della percentuale di costi forfetizzati e dei ridotti adempimenti, in taluni casi può risultare più vantaggioso rispetto al regime di contabilità semplificata.

Ne risultano particolarmente avvantaggiate le attività d’impresa o di lavoro autonomo per il cui svolgimento sono necessari un ammontare di costi inferiore alla percentuale di redditività riconosciuta dalla norma.

Requisiti di accesso al regime forfetario

La legge n. 190/2014 e successive modifiche richiede il rispetto di numerosi requisiti affinché una persona fisica possa avvalersi del regime forfetario.

Non possono adottare il regime forfetario le società sia di persone che di capitali nonché le cooperative e le associazioni. La legge di Bilancio 2023 ha innalzato a 85.000 euro il limite dei ricavi che consente l’accesso e al regime agevolato.

L’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, disciplina il regime forfetario che costituisce il regime naturale per le persone fisiche che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

1. Ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata

2. spese non superiori a 20.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ex art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio.

Cause ostative: chi non può avvalersi del regime forfetario

Non possono avvalersi del regime forfetario, ai sensi dell’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014, i soggetti che:

1. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA/regimi forfetari di determinazione del reddito.

Ad esempio: produttori agricoli in regime speciale IVA

2. non sono residenti in Italia

Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito

3. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;

4. i soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

– partecipano a società di persone/associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni ex art. 5, comma 3, lettera c), TUIR nonché a imprese familiari; ovvero

– controllano direttamente o indirettamente S.r.l./associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore/lavoratore autonomo;

5. esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di una professione.

In merito alla causa ostativa in esame, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 9/E/2019) ha precisato che:- i parametri cui fare riferimento per determinare la prevalenza sono i ricavi conseguiti/compensi percepiti. Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto. Pertanto, la causa ostativa scatta se i ricavi conseguiti/compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro/soggetti a essi riconducibili sono superiori al 50%;- la verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta;- la causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai 2 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario.

6. hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo superiore a 30.000 euro.

Il limite di 30.000 euro deve essere verificato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime agevolato.

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’ulteriore causa ostativa che prevede l’uscita immediata dal regime forfetario nel caso in cui i ricavi/compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro

Ciò comporta l’applicazione dell’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite. Invece, i soggetti che supereranno la soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, usciranno dal regime a partire dall’anno successivo.

Uscita dal regime in corso d’anno

La legge di Bilancio 2023 modifica, inoltre, la regola di “uscita” dal regime. Prima delle modifiche apportate al regime, il superamento del limite dei ricavi/compensi comporta(va) l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, a prescindere dall’entità del superamento.

Con l’integrazione del comma 71, legge n. 190/2014, viene riproposta una disposizione simile a quella prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, se i ricavi/compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Pertanto, a seguito della modifica, in caso di ricavi/compensi di ammontare:

compreso tra 85.001 e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;

superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l’emissione della fattura elettronica (sempreché non già obbligato).

schema

Imposta sostitutiva

I contribuenti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti le percentuali di redditività, indicate nell’allegato 4 della legge n. 190/2014, che variano dal 40% all’86%. Sul reddito forfetario si applica un’imposta sostitutiva così determinata:

5% nei primi cinque anni d’imposta (c.d. forfetari start-up);

15% a partire dal sesto periodo d’imposta.

Trattandosi di un regime forfetario, sono del tutto ininfluenti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività (con la sola eccezione dei contributi previdenziali).

Passaggio dal/al regime forfetario

Per le imprese in contabilità semplificata con ricavi 2022 non superiori a 85.000 euro e il rispetto degli altri requisiti sopra esaminati, il regime “naturale” per il 2023 risulta essere sia quello forfetario sia quello della contabilità semplificata.

Considerata tale sovrapposizione, nella risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adozione della contabilità semplificata per opzione, in luogo del regime forfetario, non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime naturale proprio dei contribuenti minori.

Diversamente, in caso di precedente esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria (regime “non naturale”) da parte dell’impresa, il vincolo triennale di tenuta del regime scelto va rispettato. Ciò in quanto l’applicazione della contabilità ordinaria ha riflessi, non solo sul regime contabile, ma anche sulla determinazione del reddito.