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Guide Fiscali

Diritti d’autore

In questa guida sono raccolte le risposte alle domande più frequenti sul tema dei Diritti d’Autore

I contenuti del presente articolo non pretendono di essere esaustivi e rappresentano solo una sintesi della normativa attualmente applicata.

La diffusione crescente di contenuti digitali scambiati via internet e il progressivo affermarsi del ruolo degli “influencer” sollecitano nuove necessità di ricorrere alle regole sullo sfruttamento economico dei diritti d’autore o di immagine.

Riferimenti normativi

Lo sfruttamento attraverso la cessione o l’utilizzo del Diritto di Autore è disciplinato dalla Legge n. 633/1941. Questa normativa stabilisce che l’autore di un’opera ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo.

L’attività di influencer e lo sfruttamento economico della propria immagine

La possibilità di sfruttare la propria immagine a fini commerciali è dovuta, principalmente, alla diffusione dei mass-media, ed al loro ruolo sempre più preponderante nel mondo moderno.

Ciascun soggetto ha il diritto di controllare il reddito che può derivare dallo sfruttamento economico del proprio “nome” e della propria immagine da parte di terzi.

L’immagine di un personaggio famoso rappresenta un forte richiamo per moltissime aziende che, consapevoli del valore economico di questa immagine, sono disposte a pagare un prezzo per poterla sfruttare.

Cos’è il diritto di immagine?

Si tratta di un diritto assoluto della persona, che tutela il fatto che la propria immagine non venga esposta, pubblicata o divulgata senza il proprio consenso e fuori dai casi previsti dalla legge. L’obiettivo di questo diritto è quello di tutelare la reputazione del soggetto.

Il contratto di sponsorizzazione

Attraverso il contratto di sponsorizzazione è possibile sfruttare la propria immagine per pubblicizzare un marchio, un prodotto o un particolare evento, a fronte di un compenso per la prestazione.

Il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali, e come tali possono essere oggetto di cessione. Mentre il diritto di paternità dell’opera ha carattere personale è non può mai essere oggetto di cessione.

Esempio

Un quadro di Picasso può essere venduto (ceduto) più e più volte tra facoltosi acquirenti e a prezzi diversi. Pertanto l’aspetto patrimoniale è mutevole come anche la proprietà temporanea. Ma il quadro sarà sempre riconosciuto a nome di Picasso perché la personalità dell’opera non potrà mai essere ceduta.

Andando maggiormente in dettaglio il diritto allo sfruttamento economico della personalità si rifà alla disciplina sul diritto d’autore, che vieta l’esposizione la riproduzione o la vendita del ritratto o dell’immagine della persona senza il suo consenso.

Sfruttamento economico del Diritto di autore

Un soggetto titolare di un opera della quale può vantare la paternità, può sfruttare economicamente questa opera.

Di fondamentale importanza è, quindi, il contratto che deve essere sottoscritto tra le parti. Sullo stesso deve essere specificata l’opera e la cessione del diritto al suo sfruttamento dietro un corrispettivo.

Il trattamento fiscale di questi compensi, ha un carattere del tutto peculiare rispetto alle regole generali che disciplinano i redditi di lavoro autonomo.

Per questa particolare categoria di redditi è previsto che il soggetto percettore possa rilasciare una semplice Ricevuta, al posto della Fattura.

Non vi è alcun obbligo per chi percepisce redditi da diritto di autore di aprire Partita IVA. Questo a condizione che, non si percepiscano anche compensi legati ad attività di lavoro autonomo esercitata professionalmente.

Pensa al classico caso del giornalista che percepisce redditi da diritto di autore, ma anche compensi legati all’attività professionale. In questo caso il giornalista è tenuto ad aprire Partita IVA per gestire la sua attività professionale. Il giornalista emette fattura per i compensi legati alla sua attività professionale, ed emette fatture anche per i compensi legati al diritto di autore. Questo perché tali compensi sono comunque percepiti nello stesso ambito della sua attività professionale.

Se, invece, l’attività di lavoro autonomo esercitata con partita IVA fosse totalmente slegata ai compensi percepiti con diritto di autore, il soggetto percettore potrebbe continuare ad emettere:

  • Ricevute (per il diritto di autore), e
  • Fatture per l’attività di lavoro autonomo.

Sfruttamento economico del diritto di autore con soggetti esteri

Quanto l’attività legata allo sfruttamento del diritto di autore viene svolta per conto di un soggetto committente residente in un Paese estero il prestatore italiano non deve essere assoggettato a ritenuta. Questo in quanto il committente non può qualificarsi come “sostituto di imposta” italiano.

Il prestatore è tenuto a rilasciare ricevuta, senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.

Nel caso in cui i compensi siano corrisposti a soggetti non residenti (ad esempio committente italiano e prestatore estero) deve essere effettuata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%.

Chiedimi una consulenza

Sul punto è importante sottolineare che è necessario, se ti trovi in questa fattispecie, consultare un dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale. In questo modo potrai verificare se vi sono convenzioni internazionali esistenti tra l’Italia e il Paese estero in questione.

Diritto di autore: come compilare la ricevuta

I compensi legati allo sfruttamento del diritto di autore, da un punto di vista fiscale sono trattati alla stregua di compensi percepiti per attività di lavoro autonomo.

Il legislatore fiscale, per questa particolare categoria di redditi ha previsto che il soggetto percettore possa rilasciare una semplice ricevuta, al posto della fattura.

Questo è possibile quando non vi è attività abituale di lavoro autonomo, e quindi non vi è obbligo di operare con Partita IVA.

Il fatto che per percepire royalties derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore non sia necessaria l’apertura di una Partita IVA semplifica le cose.

Tuttavia, è necessario prestare la dovuta attenzione alle modalità di compilazione di questa ricevuta.

Se hai bisogno di maggiori info, ho realizzato per te questo articolo dedicato: “Compilazione della ricevuta per royalties derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore“.

Sfruttamento economico del diritto di autore e indicazione dei compensi in dichiarazione dei redditi

L’autore che abbia percepito, nel corso del periodo d’imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore è tenuto a dichiarare tali compensi.

Su tali proventi spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:

  • Del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;
  • Del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni.

Dichiarazione dei redditi per i soggetti titolari di partita IVA

I soggetti che percepiscono royalty derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore con Partita IVA, sono tenuti allo stesso comportamento visto sopra. In questo caso il contribuente è tenuto a separare il reddito derivante dalla propria attività di lavoro autonomo, da quello derivante dal diritto di autore.

Sfruttamento economico del diritto di autore: i contributi previdenziali

I soggetti che effettuano attività legate allo sfruttamento del diritto di autore, in generale, non sono soggetti a contribuzione.

Lo sfruttamento economico del diritto di autore non ricade nelle tipologie di redditi che definiscono gli autori come lavoratori autonomi obbligati a iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Esempio di Royalty per diritto di autore

L’autore di un articolo giornalistico ha percepito nel corso dell’anno € 10.000 per la cessione di diritti di autore.

L’autore ha 32 anni, quindi può sfruttare la deduzione forfettaria del 40%. Questo soggetto, quindi, è tenuto alla compilazione della sezione III del Quadro RL del modello Redditi PF nel modo seguente:

  • Rigo RL25 compenso lordo per l’importo di € 10.000. Importo loro pattuito nel contratto.
  • Rigo RL29 deduzione di € 4.000. La deduzione è rapportata all’età;
  • Rigo RL30 compenso netto per l’importo di € 6.000;
  • Rigo RL31 ritenuta d’acconto (20%) su € 6.000, pari a € 1.200.

Soglia dei 5.000 euro?

A differenza delle prestazioni occasionali, i lavori relativi al diritto d’autore non sono soggetti a contribuzione INPS ed è possibile superare il vincolo dei 5.000 euro lordi all’anno.